|
IL
RUOLO DELLA CONSULENZA NELLA DIMOSTRAZIONE DEL MOBBING
Nonostante
la via legale rappresenti quella più comunemente battuta da chi subisce
azioni di Mobbing, nell'attuale panorama giuridico italiano, non vi è
ancora alcuna norma che assicuri certezza di diritto e di tutela,
soprattutto in tema di risarcimento e liquidazione, dei danni subiti a causa
del Mobbing.
Per
tale ragione, oggi, molti
tribunali di merito hanno riconosciuto nel Modello
Italiano di Mobbing a sette fattori, sviluppato dal dott. Harald
Ege, e contenuto nell'omonimo "Metodo
Ege 2002" per la rilevazione e quantificazione del Danno da
Mobbing, un'importante punto di riferimento nell'esame delle cause di
Mobbing. Il Metodo Ege2002, non soltanto è in grado di fornire criteri
oggettivi e rigorosi di valutazione del Mobbing non più basati
esclusivamente su semplicistiche liste di possibili azioni vessatorie, ma
anche di quantificare il c.d. Danno da Mobbing, una specifica forma di
pregiudizio collegata al Mobbing e che si affianca, dove possibile, a quella
più tradizionale del puro danno biologico.
L'importanza
di una corretta consulenza da Mobbing, è stata indirettamente confermata
anche da una recente sentenza della Cassazione, la N. 6572 del 24.03.06,
dove la suprema corte, facendo chiarezza in merito all’accertamento ed
alla conseguente risarcibilità dei pregiudizi di natura esistenziale, ha
stabilito che anche questa forma di pregiudizio, come gli altri tipi di danno
(biologico, professionale,..), deve essere adeguatamente provato e non
presunto in re ipsa, come invece alcuni tribunali avevano sentenziato. In
sostanza, se fino ad ora la comprovata presenza di Mobbing era
automaticamente correlata ad un patito danno esistenziale, adesso occorre
invece provare adeguatamente che dal Mobbing è derivato un danno
esistenziale. Alla luce di questa pronuncia, una consulenza specialistica
permetterebbe non solo di analizzare i fatti oggetto della causa, ma di
valutare anche la componente esistenziale del pregiudizio complessivamente
patito, che in genere si concretizza nella compromissione sia dell'autostima
sia della vita di relazione, sociale e famigliare (Doppio-Mobbing).
Inoltre,
non bisogna dimenticare i rischi connessi ad una denuncia non provata di
Mobbing. A riguardo voglio ricordare l'ammonimento della Suprema Corte nella
famosa sentenza n. 143/2000, secondo cui "Il comportamento del
lavoratore che rivolga al capo del personale accuse, poi non provate, di
atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, può configurare, in base ad
una valutazione rimessa al giudice di merito ....., un fatto di gravità
tale da vulnerare il rapporto di fiducia esistente tra le parti e da
legittimare, quindi, il licenziamento per giusta causa ex art. 2119
c.c.".
E'
chiaro, dunque, che a rimetterci maggiormente altri non è che il presunto
soggetto mobbizzato, il quale, in cerca di soluzione al suo problema, se non
viene seguito adeguatamente dal professionista a cui si affida, è destinato
a pagare di tasca propria le conseguenze di un'azione avventata o
inefficace.
|